La prestazione oggetto di obbligazioni deve rispettare dei requisiti, perché altrimenti non sarebbe eseguibile con certezza e chiarezza la prestazione. Pensiamo al caso in cui la prestazione sia l’uccisione di un soggetto (finale da film insomma), in questo caso l’oggetto della prestazione é tutt’altro che lecita, pertanto non può essere oggetto di prestazione.
L'obbligazione è uno strumento giuridico che serve a realizzare l'interesse del creditore, l'interesse alla prestazione. Questo elemento è indicato come requisito essenziale della prestazione stessa (art. 1174). La norma precisa che questo interesse può essere patrimoniale ma anche non patrimoniale. (Es. Prendo il taxi per andare a trovare un amico ammalato, cerco la prestazione del taxista per un interesse che non è economico, ma affettivo).
I requisiti della prestazione
La prestazione deve essere:
- Possibile, perché non avrebbe senso un'obbligazione che imponga il debitore di realizzare un'azione o un risultato obiettivamente non realizzabili
- Lecita, perché non sarebbe ammissibile un'obbligazione che imponga al debitore un comportamento o un risultato vietato dalla legge
- Determinato o almeno determinabile, perché sarebbe assurda un'obbligazione, in cui non si capisce, e non c'è modo di capire, qual è il comportamento dovuto dal debitore e qual è il risultato atteso dal creditore
- Patrimoniale, cioè "suscettibile di valutazione economica" (art. 1174). La prestazione DEVE essere patrimoniale, altrimenti non c'è rapporto obbligatorio.
Questi requisiti saranno riferiti anche al contratto.
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