L'articolo 71 del Codice Civile, é rubricato “Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza”
Il testo dell'articolo 71 è il seguente:
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredita' ne' gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.
La restituzione dei frutti non é dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.
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