Articolo 66 del Codice Civile

L'articolo 66 del Codice Civile, è rubricato come "Prova  dell'esistenza  della  persona di  cui  e'  stata dichiarata  la morte  presunta".


Codice Civile Libri


Il testo dell'articolo 66 è il seguente: 
La  persona  di  cui  è  stata  dichiarata  la  morte  presunta,  se  ritorna  o ne  è  provata  l'esistenza, ricupera i  beni  nello stato  in cui  si  trovano e  ha  diritto di  conseguire  il  prezzo  di  quelli  alienati, quando esso sia  tuttora  dovuto, o i  beni  nei  quali  sia  stato investito.

Essa  ha  altresì  diritto  di  pretendere  l'adempimento delle  obbligazioni  considerate  estinte  ai  sensi  del secondo comma  dell'art.  63.

Se è provata  la  data  della  sua  morte, il  diritto previsto  nel  primo comma  di  questo articolo compete a  coloro che  a  quella  data  sarebbero stati  suoi  eredi  o legatari. 

Questi  possono inoltre  pretendere l'adempimento delle  obbligazioni  considerate  estinte  ai  sensi  del  secondo comma  dell'art. 63 per  il tempo anteriore  alla  data  della  morte.

Sono salvi  in ogni  caso gli  effetti  delle  prescrizioni  e  delle  usucapioni.

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