L'articolo 55 del Codice Civile, riguarda l'immissione di altri nell'amministrazione temporanea dei beni.
Il testo dell'articolo 55 è il seguente:
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, puo' escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.
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