L'articolo 52 del Codice Civile, completa l'articolo precedente dedicato all'assegno alimentare nei confronti del coniuge assente, questo riguarda invece la procedura per entrare nel possesso temporaneo del patrimonio dell'assente.
Il testo dell'articolo 52 è il seguente:
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.
Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.
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