Articolo 32 del Codice Civile

L'articolo 32 del Codice Civile, la devoluzione dei beni ma con destinazione a titolo particolare.

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Il testo dell'articolo 32 è il seguente: 
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorita' governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
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