L'articolo 1 del Codice Penale, esprime un concetto estremamente importante del nostro Codice Penale, che é del 1930 e prende il nome di "Codice Roppo". Il concetto espresso è relativo alla punibilità di un soggetto, che chiaramente se l'azione effettuata non é presente nel codice come reato, non é punibile quest'ultimo.
Il testo dell'articolo 1 del C.p. è il seguente:
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
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