L'articolo 8 del Codice Civile approfondisce che l'azione per la "rivendica" del nome può essere fatta anche da un famigliare, presente nell'articolo precedente.
Il testo dell'articolo 8 è il seguente:
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.
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