Articolo 8 del Codice Civile

L'articolo 8 del Codice Civile approfondisce che l'azione per la "rivendica" del nome può essere fatta anche da un famigliare, presente nell'articolo precedente.

Codice Civile Libri


Il testo dell'articolo 8 è il seguente: 
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Segui Help Tecno Blog sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click:
-Seguici su Facebook😄
-Seguici su Twitter😀
-Seguici su YouTube😁
-Iscriviti ai Feed😏

Offerte consigliate:



Commenti