L'articolo 7 del Codice Civile fornisce maggiori indicazioni sul nome, presente nell'articolo precedente.
Il testo dell'articolo 7 è il seguente:
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
Segui Help Tecno Blog sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click:
-Seguici su Facebook😄
-Seguici su Twitter😀
-Seguici su YouTube😁
-Iscriviti ai Feed😏
Offerte consigliate:
Commenti
Posta un commento
Spunta la casella qui a lato per essere avvisato della risposta