Articolo 14 del Codice Civile

L'articolo 14 del Codice Civile, indica il tipo di atto necessario per la costituzione di una fondazione e di un'associazione.

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Il testo dell'articolo 14  è il seguente: 
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.
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